Al Senato è il giorno della riforma della separazione delle carriere per i magistrati. Nonostante le polemiche, il testo voluto dal governo Meloni oggi otterrà il via libera con la quarta e ultima lettura. Ora manca solo il referendum confermativo.
Cosa prevede la riforma della separazione delle carriere
Due percorsi per i giudici e per i pm, con i ruoli non potranno essere cambiati. Il doppio Csm che corrisponde a due consigli superiori per magistrati e pubblici ministeri. E il metodo del sorteggio per selezionare i componenti del Csm e dell’Alta corte disciplinare. Ecco cosa prevede la riforma di Nordio.
Distinzione tra magistrati giudicanti e pm
La riforma della giustizia, modificando il Titolo IV della Costituzione, prevede che, a differenza di oggi, le carriere dei magistrati che fanno le indagini (pm) siano distinte da quelle della magistratura giudicante. Dunque a inizio percorso bisognerà decidere quale strada intraprendere.
Un secondo Consiglio superiore della magistratura
Viene introdotto inoltre un nuovo organo costituzionale, cioè un secondo Consiglio superiore della magistratura, organo di autogoverno della magistratura: con la separazione delle carriere diventerebbero due, uno per la magistratura requirente e l’altro per la magistratura giudicante, ciascuno operativo per i “suoi” magistrati e ed entrambi presieduti dal presidente della Repubblica, che oggi è il capo del Csm.
L’elezione dei due Csm
Sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti di ciascuno dei Csm sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. I vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Un’Alta corte disciplinare
Viene poi istituita un’Alta corte disciplinare, chiamata a emettere sentenze disciplinari nei confronti dei magistrati di entrambe le funzioni, punendo dunque illeciti disciplinari e stabilendo le relative sanzioni. L’organo sarà composto da 15 giudici così selezionati: 3 componenti nominati dal presidente della Repubblica; 3 componenti estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune; 6 componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti; 3 componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti. Il presidente dell’Alta Corte deve essere individuato tra i componenti nominati dal presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
